Il processo di riconoscimento dell'invalidità civile si compone di una fase sanitaria ed una fase amministrativa. La prima serve per accertare il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità , disabilità e handicap in base alle minorazioni del soggetto richiedente.
La seconda è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in base allo stato invalidante riconosciuto.
Lâattribuzione dellâinvaliditĂ civile in Italia si basa quindi sulla capacitĂ lavorativa e sullâimpossibilitĂ di svolgere compiti e funzioni proprie dellâetĂ . A certificare questa ridotta capacità è il medico INPS, a valutarla è la Commissione ASL.
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COME RICHIEDERLA
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Per avviare il processo di accertamento dello stato di invaliditĂ civile, lâinteressato deve innanzi tutto recarsi da un medico certificatore, è sufficiente il medico di base, e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo attestante le infermitĂ invalidanti. (inserire fac-simile)
COSA DEVE INDICARE IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
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- codice fiscale
- tessera sanitaria
- dati clinici (anamnesi, obiettivitĂ )
- diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
- indicazione dellâimpossibilitĂ di deambulare senza lâaiuto permanente di un accompagnatore o dellâimpossibilitĂ di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennitĂ di accompagnamento)
- indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto
- indicazione di eventuali patologie gravi
- indicazione della finalitĂ del certificato
- lâesatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi
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Il medico compila il certificato online mediante piattaforma INPS stampando una ricevuta completa del codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico allâinteressato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrĂ esibire allâatto della visita medica insieme a tutta la documentazione clinica inerente la patologia (N.B. allâatto della visita, la documentazione deve essere il piĂš recente possibile in modo da descrivere in maniera precisa e dettagliata lo stato del paziente alla data della visita in commissione).
Il certificato medico introduttivo ha una validitĂ di 90 giorni ai fini della presentazione della domanda dâinvaliditĂ civile
Ottenuto il certificato da parte del medico di base, è possibile inoltrare la domanda allâINPS attraverso invio telematico da parte di un patronato, oppure si può presentare la richiesta in autonomia, attraverso il portale web dellâINPS, previa autenticazione per accedere ai servizi online dellâIstituto. Dato che lâInps ha dismesso definitivamente il codice Pin, dal 1° ottobre, si può accedere utilizzando una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico IdentitĂ Digitale), CIE (Carta di IdentitĂ Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
A partire dal 4 luglio 2009 (con lâeccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge 80/2006) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso o, in caso di ricorso giudiziario, dellâintervento di una sentenza passata in giudicato.
Ricevuta la domanda completa, lâINPS provvede a trasmetterla per via telematica alla ASL di competenza
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Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone lâagenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza o del domicilio alternativo eventualmente indicato. Il soggetto, anche per il tramite di soggetti abilitati, potrĂ indicare una data di visita diversa da quella proposta, potendo scegliere:
-Â Â Â entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie;
-Â Â Â entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di accertamento di patologia oncologica.
Qualora il richiedente non dovesse effettuare una scelta, riceverà la convocazione a visita tramite messaggio di testo nel quale sarà indicato DATA, ORARIO E LUOGO DELLA VISITA e la documentazione sanitaria da portare in commissione in copia e in originale.
Lâinteressato, in caso di sopravvenuto impedimento a recarsi a visita, deve necessariamente comunicarlo in modo da poter essere convocato in data diversa. Ogni ulteriore assenza sarĂ considerata rinuncia e farĂ decadere la domanda.
In caso di non trasportabilitĂ , il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data giĂ fissata per la visita ambulatoriale
Lâinteressato può farsi assistere durante la visita da un medico di sua fiducia.
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Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia allâinteressato (può essere inviato fino a 90 giorni successivi alla visita) : una copia conterrĂ tutti i dati sanitari, anche sensibili, e lâaltra il solo giudizio finale. L'invio avviene tramite raccomandata A/R o PEC, se lâutente ha fornito lâindirizzo pec, e resta disponibile nella cassetta postale online.
Qualora la Commissione medica ritenesse le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo indicherĂ nel verbale il termine entro cui lâinvalido dovrĂ essere sottoposto a una nuova visita di revisione.
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NOTA: FARE ATTENZIONE ALLA SEGNALAZIONE DI REVISIONE.
Nel caso in cui fosse segnalata, la segnalazione di revisione indica che il verbale ha una scadenza con la possibilità di essere richiamati a visita per accertamento. Chiarire
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RICONOSCIMENTI IN BASE ALLA PERCENTUALE DI INVALIDITĂ RICONOSCIUTA
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Meno di 33%: NON INVALIDO
Da 34%: Diritto ad ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità .
DA 46%:Â Diritto al collocamento mirato.
Da 51%:Â Diritto al congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL
Da 67%: Diritto allâesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a âŹ16.000.
Da 74%:Â Diritto allâ ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA: viene concesso alle persone di etĂ compresa tra i 18 e i 65 anni e prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito stabilito per poterne usufruirne. E' incompatibile con altri redditi pensionistici. Condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età ; in Provincia di Bolzano questa provvidenza è concessa anche ai minori in alternativa all'indennità di frequenza;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invaliditĂ dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.931,29;
- non svolgere attività lavorativa (condizione non richiesta in Provincia Autonoma di Bolzano);
L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica. L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età , la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare a INPS una dichiarazione di responsabilità  relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
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Per persone con età superiore ai 65 anni d'età , è previsto l'assegno sociale INPS.( integrare. si chiede?)
100%: Diritto alla fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacitĂ lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita.Â
PENSIONE DI INABILITA'Â per le persone di etĂ compresa tra 18 e 65 anni, nel rispetto dei limiti reddituali.
100% piĂš indennitĂ di accompagnamento
Qualora la persona sia incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessitĂ di assistenza continua e non è, quindi,  in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ha diritto, oltre ai benefici di cui al punto precedente, allâ INDENNITĂ DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall'etĂ e dai redditi posseduti.
LâindennitĂ di accompagnamento viene sospesa durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.
Per chi supera i 65 anni c'è l'assegno sociale dell'INPS. (integrare)
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VERIFICA DELLO STATO DELLA DOMANDA: è possibile verificare lo stato della domanda tramite il portale INPS accedendo con lo SPID (Sistema Pubblico IdentitĂ Digitale), oppure rivolgendosi al proprio patronato. Questo consentirĂ di verificare se la pratica risulta essere in fase di lavorazione o se sia stata giĂ chiusa. Â
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VALUTAZIONE AGLI ATTI
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LâINPS ha reso nota lâattivazione di un nuovo servizio che consente di presentare alla commissione la documentazione che attesti lo stato di invaliditĂ Â senza doversi recare fisicamente alla visita. Si tratta della funzione âAllegazione documentazione sanitaria invaliditĂ civileâ, fruibile sempre dal portale web dellâIstituto, effettuando lâautenticazione con le credenziali di identitĂ digitale (SPID, CNS o CIE) o avvalendosi di un patronato. Ă possibile inviare telematicamente alle commissioni INPS i documenti sanitari utili allâaccertamento medico-legale, per la definizione agli atti della domanda in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento o di revisione.
La commissione può redigere il verbale basandosi solo sugli atti, se adeguati a consentire una valutazione obiettiva. La documentazione trasmessa online sarĂ valutata dalla commissione che può pronunciarsi con lâemissione di un verbale agli atti? o richiedere un accertamento convocando lâinteressato a visita. (scrivere meglio) redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento (lĂ dove operano e sono attive le convenzioni con le regioni) che di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino e nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato sarà convocato a visita diretta.
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Qualora venisse redatto, il verbale sarà trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Ă il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateâ, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
In fase di presentazione di istanza di invaliditĂ , è opportuno inserire sempre la richiesta per il riconoscimento dello stato di handicap (L.104), soprattutto se il richiedente ha una etĂ lavorativa poichĂŠ tale riconoscimento gli consentirĂ lâiscrizione al SILUS (Servizio Inserimento Lavorativo Utenza Svantaggiata).
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Si possono ottenere 3 riconoscimenti sul verbale:
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- NON HANDICAPPATO;
- 3 comma 1;
- 3 comma 3.
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Nel caso in cui la voce riportata sul verbale sia art.3 comma 3 si ha diritto a:
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- detrazioni fiscali (in sede di dichiarazione dei redditi);
- permessi lavorativi retribuiti (3 giorni al mese) per il disabile stesso o per il familiare che lo assiste (la domanda va presentata al datore di lavoro) è possibile richiedere anche il CONGEDO STRAORDINARIO per il familiare convivente (2 anni);
- sostegno allâinserimento scolastico (i riferimenti sono il pediatra di fiducia, la pediatria di comunitĂ , il Centro di neuropsichiatria e psicologia dellâetĂ evolutiva);
- fornitura di ausili che possano aiutare nello svolgimento delle attivitĂ quotidiane, come computer, videocitofoni, fax e altri strumenti tecnologici (legge regionale 29/97);
- contributi per lâacquisto di veicoli adattati o per lâadattamento dellâautoveicolo per le persone con deficit motorio (la domanda va presentata allâASL di residenza);
- esenzione dal pagamento del bollo auto (la domanda va presentata presso gli uffici provinciali ACI o presso le delegazioni ACI, che forniscono anche consulenza e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria);
- riduzione dellâIVA;
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CONGEDI
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I lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro, usufruendo di appositi permessi o periodi di aspettativa espressamente regolati dalla legge.
Per avere diritto ai permessi è necessario presentare agli uffici INPS e al proprio datore di lavoro una domanda (allegare documento) corredata dai documenti che provino la disabilità . L'accertamento dell'handicap e la relativa certificazione deve avvenire con modalità specificamente dettate dall'INPS. ???????
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Lavoratore maggiorenne con handicap graveÂ
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Il lavoratore maggiorenne con handicap grave ha diritto, sia nel settore pubblico che privato, alternativamente nell'ambito di ciascun mese ai permessi retribuiti: (chiarire)
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- 2 ore giornaliere
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- 3 giorni, anche continuativi o frazionati.
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Il tipo di permesso (giorni o ore) richiesto può essere cambiato da un mese all'altro, previa modifica della domanda precedente. La variazione, inoltre, può essere eccezionalmente consentita anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze (da documentare) improvvise e non prevedibili all'atto della richiesta.
In caso di part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico viene arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
 Il lavoratore portatore di handicap grave che fruisce dei permessi (orari o giornalieri) può essere assistito da un altro soggetto lavoratore a cui, pertanto, spettano i tre giorni di permesso mensile per l'assistenza, purchÊ:
- i permessi (giornalieri) dei due interessati vengano fruiti nelle stesse giornate;
- qualora il portatore di handicap goda delle due ore giornaliere di permesso (permessi orari) e al lavoratore che lo assiste siano accordate 6 mezze giornate di permesso (anzichĂŠ 3 giornate intere), queste coincidano nella loro collocazione.
Se il richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore portatore di handicap), non può fruire di permessi per assistere altre persone.
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Per il familiare
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 I lavoratori che assistono un familiare in stato di handicap grave hanno diritto a tre giorni di permessi retribuiti ogni mese (Legge 104). Hanno diritto ai permessi lavorativi:
- i genitori (naturali, adottivi ed affidatari);
- il coniuge;
- i parenti o affini entro il secondo grado di parentela.
Anche i parenti e affini di terzo grado possono usufruire dei permessi ma solo se la persona assistita non ha piĂš i genitori o il coniuge, oppure se i genitori o il coniuge hanno compiuto i 65 anni o sono affetti da patologie invalidanti.
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Il diritto ai permessi retribuiti riconosciuti al genitore o al parente è concesso anche se:
- nell'ambito del nucleo familiare del disabile si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a prestare assistenza;
- sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata (ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" e personale badante).
La persona con disabilità grave (o il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale) può effettuare (con autocertificazione) la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, deve prestare l'assistenza.
I lavoratori con invalidità civile superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo per cure non superiore a 30 giorni (i giorni possono essere frazionati).
Il congedo per cure, dunque, tiene conto della necessità  del lavoratore di sottomettersi a cicli di cura utili ad un suo recupero psico-fisico, non rinviabili, che comportano ripetute assenze dal lavoro.
Sono necessari i seguenti requisiti:
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- invaliditĂ superiore al 50% (almeno il 51%)
- certificato del medico convenzionato con il SSN o dipendente di struttura pubblica (può essere anche il medico di medicina generale), che attesta che le terapie (anche di tipo riabilitativo o fisioterapico) per le quali è richiesto il congedo sono connesse/legate alle patologie invalidanti della persona. Il certificato deve riportare la seguente dicitura: âcertificato rilasciato per congedo per cure previsto dallâarticolo 7 Decreto legislativo 119/2011â) io sostituirei con la frase evidenziata
Cosa deve presentare il richiedente:
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- Il richiedente, munito del certificato, inoltra la domanda dei permessi per cura, allegando il certificato succitato, direttamente al datore di lavoro..I giorni di permesso per cura sono carico del datore di lavoro (non sono rimborsati dall'INPS)
La malattia non professionale costituisce una tipica ipotesi legale di sospensione del rapporto di lavoro subordinato causata dall'impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa.
Il lavoratore, pubblico o privato, che si assenta per malattia (o in caso di gravidanza o infortunio) ha diritto a un periodo, detto di comporto, durante il quale gli viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e la retribuzione economica. Durante tale periodo, variabile in base ai singoli contratti collettivi, il datore di lavoro ha il divieto di licenziare il lavoratore.
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Di solito, il contratto distingue due ipotesi: il comporto secco, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di unâunica malattia di lunga durata, e il comporto per sommatoria, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di piĂš malattie non consecutive.
Scaduto il termine di comporto, il lavoratore può essere licenziato anche se seriamente malato a meno che non si dia dimostrazione del fatto che le ripetute assenze erano fossero dovute ad episodi dovuti causati da inadempienze rispetto alle indicazioni fornite dal medico competente o da evidenti violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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LâindennitĂ di malattia, il cui importo è pari al 50% di quello corrisposto in caso di ricovero ospedaliero, spetta per un numero massimo di giorni pari a 1/6 delle giornate lavorate nei 12 mesi precedenti lâinizio della malattia, e comunque per almeno 20 giorni.Â
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LâASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Spesso i contratti collettivi di lavoro, oltre al periodo di comporto per malattia, prevedono anche un periodo di aspettativa non retribuita. Questa permette di assentarsi dal lavoro, sia pur in assenza della retribuzione, per un ulteriore periodo di tempo che supera il termine di comporto.
Il periodo massimo di aspettativa non retribuita e comunque indicato dal contratto collettivo.Â
Coloro che sono stati giĂ Â sottoposti ad accertamento per riconoscimento dell'invaliditĂ civile (quindi che hanno giĂ ottenuto una percentuale di invaliditĂ ) che successivamente accusano un aggravamento delle proprie condizioni devono presentare apposita domanda, corredata del certificato medico che deve contenere le modificazioni del quadro clinico preesistente. La domanda va presentata allâINPS esclusivamente per via telematica, eventualmente con lâassistenza di un Patronato.
Nel processo di accertamento dellâinvaliditĂ civile sono previste due diverse forme di tutela:
- giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
- amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.
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Ricorso Giurisdizionale
Contro il giudizio sanitario della commissione medica per lâaccertamento dellâinvalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarĂ possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.
Per promuovere il ricorso bisogna avvalersi dellâausilio di un legale.
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Ricorso Amministrativo
Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.
A partire dal 21 febbraio 2011, la presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:
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- direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dallâIstituto, utilizzando lâapposita procedura âRicorsi On Lineâ disponibile nellâArea Servizi del portale;Â
- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.
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N.B. In caso di mancato riconoscimento di invalidità è bene consultarsi sempre con un legale. Sarebbe auspicabile non ripresentare domanda, ma promuovere un  ricorso in modo che, una volta ottenuto il riconoscimento, si possano percepire anche gli arretrati (dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).Â
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L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa. Non si richiedono requisiti anagrafici
La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non va confusa con l'assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971) che è invece una prestazione assistenziale.
Il requisito medico legale per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, è che il richiedente abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Lâimporto dellâassegno viene determinato con il sistema misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato lâattivitĂ lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.
LâASSEGNO HA VALIDITAâ TRIENNALE.
La domanda di conferma va presentata entro 6 mesi dalla data di scadenza. Dopo tre conferme consecutive, lâassegno è confermato automaticamente, ferma restando la possibilitĂ di revisione. Il titolare dellâassegno può essere, comunque, sempre sottoposto ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invaliditĂ .
Al conseguimento della pensione di vecchiaia l'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che sia cessata l'attività di lavoro dipendente. Per la trasformazione non è necessario presentare una specifica domanda.
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COME FARE DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
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La richiesta deve essere presentata allâINPS attraverso i servizi telematici oppure tramite un patronato. Alla richiesta va allegata la certificazione medica, modello SS3.
DIRITTO AL VOTO
Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con lâassistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano (Legge n. 17 del 5 febbraio 2003), mentre in precedenza lâaccompagnatore doveva essere necessariamente iscritto nella lista elettorale del medesimo Comune dellâassistito.
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CHI PUĂ USUFRUIRNE
- ciechi
- amputati delle mani
- affetti da paralisi
- con gravi impedimenti
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Lâimpedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica lâimpossibilitĂ di esercitare autonomamente il diritto di voto.
* Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dellâapposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere allâufficio elettorale del proprio Comune lâannotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD).
Per richiedere lâapposizione di detto timbro, è necessario presentare la seguente documentazione:
- richiesta debitamente compilata e firmata;
- documento dâidentitĂ ;
- tessera elettorale rilasciata dal Comune;
- certificato medico attestante lâimpossibilitĂ ad esprimere il diritto di voto.
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ACCOMPAGNATORE:
- Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per piÚ di un invalido;
- sulla tessera elettorale dellâaccompagnatore, allâinterno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale lâelettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione.
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IL PRESIDENTE DI SEGGIO
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Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche allâaccompagnatore dellâelettore impedito per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia giĂ svolto la funzione di accompagnatore; deve inoltre accertarsi, che lâelettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.
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Per la domanda per la richiesta di voto assistito consultare l'ufficio elettorale.
la Legge 7 maggio 2009, n. 46 regolamenta il diritto di voto a domicilio degli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora.
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CHI PUĂ VOTARE DAL PROPRIO DOMICILIO:
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1.gli elettori affetti da gravissime infermitĂ , tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano âintrasportabiliâ; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non câè alcun servizio di accompagnamento al seggio;
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- gli elettori affetti da gravi infermitĂ che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne lâallontanamento dallâabitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per lâincolumitĂ personale del Cittadino.
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Da sottolineare che si deve essere in possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invaliditĂ . Ci si riferisce strettamente a infermitĂ gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
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COME RICHIEDERLO
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Il primo passaggio che lâelettore deve fare, nellâimminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermitĂ (dipendenza da elettromedicali o âintrasportabilitĂ â).
La certificazione la rilascia esclusivamente lâAzienda Usl solo attraverso propri medici incaricati.
La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.
La certificazione, per i soli âintrasportabiliâ, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
Come si può immaginare, le visite, in questi casi, non possono che essere domiciliari e questo comporterĂ un impegno ed unâorganizzazione adeguata a carico delle Aziende Asl. Per questo motivo è difficilmente ipotizzabile che, anche sperimentalmente, questa opportunitĂ sia garantita entro le prossime consultazioni elettorali di giugno.
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Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontĂ di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dellâAzienda Asl.
La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontĂ .
Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dellâimpedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.
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Il sindaco
A questo punto iniziano le competenze del sindaco che una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, allâatto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.
Il sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti unâattestazione dellâavvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello dâiscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune dâiscrizione, oltre agli adempimenti giĂ visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrĂ la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.
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COME AVVIENE LA VOTAZIONE
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Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dellâufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertĂ e la segretezza del voto.
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PER QUALI VOTAZIONI Ă CONCESSO
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In forza della Legge 22/2006, pur modificata dalla nuova norma, lâopportunitĂ del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui lâavente diritto al voto domiciliare dimori nellâambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.