Sono contributi, non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati dall’INPS sul conto assicurativo del lavoratore in presenza di determinati requisiti.
La legge prevede che i lavoratori sordomuti e quelli invalidi oltre al 74% possano richiedere due mesi di contribuzione figurativa in più per ogni anno di servizio svolto. Si possono cumulare al massimo 5 anni (60 mesi) di contributi figurativi, i quali vengono accreditati dal momento in cui il lavoratore ottiene il riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 74%.
Sono esclusi i titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi per i quali non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità.
Per tutti gli altri, anche in presenza della percentuale di disabilità prevista, l’accredito non è automatico.
Al momento della liquidazione della pensione o del supplemento è necessario presentare domanda specifica all’Inps: è quindi importante preservare gli originali dei verbali d’invalidità.
I contributi figurativi concorrono al raggiungimento degli anni di contribuzione necessari alla pensione. Usufruendo di questa opportunità, quindi, il lavoratore invalido o sordomuto può andare in pensione fino a cinque anni prima rispetto all’età anagrafica prevista.
Attenzione: i contributi figurativi incidono negativamente poiché sono esclusi dal computo dei contributi utili ai fini della pensione anticipata
I lavoratori con un’invalidità uguale o superiore all’80% possono ottenere il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (55 anni le donne e a 60 anni gli uomini)
Dimostrando lo stato di invalidità con un’idonea documentazione si può presentare la domanda di prepensionamento al proprio ente previdenziale, fermo restando che i requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia restano invariati, può solo essere anticipata l’età.
L’età per la pensione di vecchiaia e, quindi, il prepensionamento stesso, può variare per alcune categorie di lavoratori, quindi è bene verificare la propria situazione insieme a un patronato.
Per accedervi occorrono almeno 42 anni e 1 mese di contributi se uomo o 41 anni e 1 mese se donna. Chi la chiede prima dei 62 anni ha una penalizzazione sull’ammontare dell’assegno: se si chiede a 60 o 61 anni è l’1% per ciascun anno di anticipo e se la richiesta si fa prima dei 60 anni è del 2% per ogni anno. Inoltre i contributi figurativiincidono negativamente poiché sono esclusi dal computo dei contributi utili alla pensione anticipata.
Alla morte di un pensionato o di un lavoratore assicurato, alcuni dei suoi familiari hanno diritto ad una pensione. Si tratta di una protezione che l'ordinamento giuridico riconosce ai familiari.
Il tipo di prestazione che spetta ai superstiti dipende dalla posizione del defunto: se questi era pensionato, ai superstiti spetta la pensione di reversibilità; se il defunto era un lavoratore e poteva vantare almeno 780 settimane di contributi oppure 260 settimane di contributi di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data del decesso, ai superstiti spetta la pensione indiretta.
Qualora non fossero presenti nessuno di questi requisiti al familiare del superstite può essere concessa l’indennità di morte una elargizione una tantum basata sull'entità dei contributi versati dall'assicurato.
La pensione di reversibilità spetta ai familiari di un soggetto titolare di una qualsiasi prestazione previdenziale (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione di anzianità) ad eccezione del solo assegno ordinario di invalidità il quale non è reversibile.
I superstiti hanno anche diritto alla pensione supplementare di reversibilità qualora il defunto fosse anche titolare di pensione supplementare diretta.
Una particolare condizione è prevista per i figli totalmente inabili al lavoro che al momento del decesso del lavoratore (o pensionato) siano a suo carico.
La decorrenza va dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
COME FARE RICHIESTA
Per richiedere la pensione di reversibilità, occorre presentare domanda telematica all'INPS, utilizzando l’accesso con le credenziali SPID, oppure, in alternativa, è possibile recarsi presso un patronato.
È necessario presentare:
- fotocopia carta d’identità e codice fiscale richiedente;
- cedolino di pensione del defunto o dati pensione defunto;
- sentenza del tribunale se separati o divorziati;
- CUD del richiedente;
- codice fiscale defunto;
- data matrimonio e luogo del matrimonio (autocertificazione);
- fotocopia certificato di morte;
- codice iban del richiedente la pensione (non deve essere cointestato con il
- defunto) con indicazione se intestato solo al richiedente o cointestato con altri familiari
- diversi dal defunto (se posta anche codice frazionario o indirizzo della posta dove si è aperto
- il deposito);
- ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi;
- se contitolari minori relativi codici fiscali;
- se contitolari maggiorenni studenti codici fiscali, certificato iscrizione
- anno scolastico in corso, eventuale copia ultima dichiarazione dei redditi;
- se figli inabili certificato medico telematico (modello ss3 per invalidità
- pensionabile);
- comunicare eventuale testamento.
La pensione di reversibilità non viene erogata se il figlio disabile svolge una pur minima attività lavorativa retribuita, anche se questa viene svolta in cooperative o altre realtà con finalità più terapeutiche o occupazionali che di reale sostentamento economico.