STATUTO
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AZIONE PARKINSON
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA
Art.1 – E’ costituita una associazione denominata “AZIONE PARKINSON ABRUZZO Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore” che potrà usare anche la denominazione abbreviata APA ODV – ETS. L’utilizzo delle indicazioni “Organizzazione di Volontariato” e “Ente del Terzo Settore” e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell’associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art.2 – L’associazione ha sede in Pescara alla Piazza Caduti del Mare n. 5 presso l’Ente Asso Onlus (Assistenza Socio Sanitaria), con possibilità di confederarsi con altre associazioni con medesime finalità. Il trasferimento della sede legale, deliberato dall’Organo di Amministrazione, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione iscritta.
Art.3 – L’associazione ha carattere di volontariato e non persegue fini di lucro diretto o indiretto.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici.
Riunisce i malati e loro parenti e tutti coloro che sono interessati ai loro problemi al fine di diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi delle persone colpite dalla malattia del Parkinson, per aiutarle a convivere con la malattia stessa; per rendere visibile in concreto il lavoro che l’Associazione svolge, il Direttivo si impegna a finanziare, secondo le disponibilità di Bilancio, la pubblicazione del Diario delle Attività svolte nel corso degli anni e le informazioni che provengono dal mondo delle altre Associazioni, da Convegni Nazionali e Internazionali nonché altre notizie di carattere scientifico e informativo sulla malattia di Parkinson.
Per attivare scambi tra i malati, le loro famiglie e gli accompagnatori, su proposta del Direttivo e approvata dall’Assemblea dei Soci, si elaborerà ogni anno un programma di lavori, assicurando, con criterio, il contributo finanziario per realizzare per esempio la settimana del benessere, un incontro sociale di fine anno, viaggi di istruzione, incontri in sede per le varie problematiche psicologiche, igienico sanitarie, alimentari, anche con l’ausilio di logopedisti, medici specialisti, psicologi, terapisti della riabilitazione, operatori sociali.
L’ associazione, pertanto, costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Art.4 – Scopi dell’associazione in particolare sono:
a) operare perché siano attuati tutti i possibili interventi per la diagnosi precoce, la cura, la riabilitazione di quanti sono affetti dal morbo di Parkinson;
b) curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relative a sintomatologie, caratteristiche, frequenza ed aspetti terapeutici della malattia;
c) collegarsi con quanti operano a tali fini sia nei servizi pubblici che nei servizi privati;
d) sviluppare particolare attenzione alle problematiche delle famiglie che presentano nel loro interno situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona malata;
e) contribuire alla formazione ed alla sensibilizzazione di operatori e di volontari attivi in programmi finalizzati al superamento di tali disagi;
f) provvedere a costituire, ove necessario, servizi socio sanitari eventualmente in collaborazione con altre associazioni di malattie analoghe;
g) curare i contatti con la pubblica amministrazione e con le autorità sanitarie che siano funzionali alla realizzazione delle finalità dell’associazione.
L’associazione attua in relazione alle predette finalità le seguenti attività di interesse generale come previste dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 lettere:
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere l’Organo di Amministrazione.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
L’Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 purché non superi l’importo di euro 10 (dieci) giornalieri e euro 150 (centocinquanta) mensili e l’Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali èammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art.5 – L’associazione ha durata illimitata.
TITOLO II – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
Art.6 – Il patrimonio è costituito da:
a) tutti i beni che diverranno di proprietà dell’associazione a qualunque titolo;
b) da eventuali elargizioni, erogazioni, lasciti e donazioni;
c) da ogni altra acquisizione.
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art.7 – L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.
Per le attività di interesse generale prestate l’Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l’attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
L’adesione all’associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.
È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell’associazione.
Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione costituito dai versamenti dei soci fondatori.
Art.8 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.
TITOLO III – I SOCI
Art.9·- Possono essere Soci dell’Associazione:
le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
organizzazioni di volontariato;
altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
Gli aderenti si distinguono in:
a) soci ordinari: sono gli ammalati, loro congiunti, tutte le persone fisiche e giuridiche e le associazioni che, condividendo gli scopi dell’associazione, ne accettano lo statuto e versino la quota associativa annua;
b) sostenitori: sono le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con quota libera ed altri beni alla vita dell’associazione;
c) onorari: sono coloro che si sono distinti nel campo della ricerca sulla malattia o abbiano conseguito particolari meriti nei confronti dell’associazione; la nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo con il limite di tre nomine per esercizio.
Art.10 – Sono soci ordinari coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell’Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall’Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
La quota associativa non trasferibile a nessun titolo e non collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta all’Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.
In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
In caso di accoglimento della domanda l’iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.
Art.11 – Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare la quota associativa;
4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
2) a partecipare all’assemblea con diritto di voto;
3) di accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione, previa richiesta scritta all’Organo di Amministrazione e presso la sede dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.
Art.12 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L’esclusione deliberata dall’Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.
Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. Le dimissioni vengono date necessariamente per iscritto.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
Art.13 – Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea dei soci,
2) il consiglio direttivo – organo di amministrazione;
3) il presidente;
4) il collegio dei probiviri;
5) organo di controllo (eventuale)
6) collegio dei probiviri
L’elezione degli organi dell’associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.14 – Spetta all’assemblea ordinaria:
1. approvare il rendiconto d’esercizio entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
2. approvare il programma annuale dell’attività sociale e relativo bilancio di previsione;
3. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti;
4. esprimere proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
5. eleggere e nominare o revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
9. eleggere i componenti dell’organo di controllo, quando previsto;
10. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
11. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Spetta all’assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) deliberare sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all’ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art.15 – L’assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
La convocazione dell’assemblea dei soci è fatta dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno che deve essere spedito a mezzo posta o comunicato tramite notiziario da spedire a tutti i soci almeno 30 (trenta) giorni prima dell’adunanza.
Art.16 – All’assemblea possono partecipare e hanno diritto al voto tutti i soci ordinari. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci non aventi cariche sociali, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. All’assemblea possono assistere e partecipare, senza diritto di voto, i sostenitori ed onorari. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.
Art.17 – L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza da un Vice Presidente e in sua assenza può essere presieduta da un socio designato dall’assemblea.
Alla nomina del Segretario dell’assemblea provvede il Presidente di questa. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.18 – Il Consiglio Direttivo l’Organo di Amministrazione dell’Associazione.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, eletto dall’Assemblea degli Associati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.
Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall’assemblea dei soci che ne determina il numero per la durata di due anni.
In caso di decadenza o dimissioni o esclusione di un consigliere, alla prima riunione si provvede alla sua sostituzione con i primi dei non eletti delle ultime elezioni e, in difetto, mediante elezioni suppletive da indire senza ritardo con convocazione dell’assemblea.
Art 19 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno ogni due mesi.
È convocato mediante affissione di avviso sulla bacheca della sede sociale cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contestuale lettera o email contenente l’ ordine del giorno. L’adunanza del Consiglio Direttivo presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Esse vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del consiglio verrà redatto un verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi ed ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:
a) fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea;
c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
d) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
e) Eleggere nel suo seno il Presidente, i vice Presidenti e il segretario-tesoriere;
f) Determinare eventualmente la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
g) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
h) deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
i) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 rispetto alle attività di interesse generale.
Art.20 – I consiglieri decadono dalla carica per:
-decesso;
-dimissioni;
-perdita della qualità di socio;
-assenza ingiustificata a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo. Se nel corso dell’ esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede alla loro sostituzione.
Art.21 – E’ auspicato, anche se non obbligatorio in omaggio al principio di democraticità che regge la struttura associativa, che il Presidente e la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo siano scelti tra i malati di Parkinson.
IL PRESIDENTE
Art.22 – Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di delegare al Tesoriere la firma per operazioni bancarie e postali. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, da quello più anziano.
IL SEGRETARIO
Art.23 – Coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro soci;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
IL TESORIERE
Art.24 – Predispone lo schema di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
Provvede alla tenuta dei libri contabili nonché alla conservazione della relativa documentazione, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
La carica di tesoriere può essere assommata a quella di segretario.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.25 – Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea ed ha durata triennale. Esso nel suo seno elegge il Presidente.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Esso giudica ex bono ex aequo senza formalità di procedura. il lodo emesso è inappellabile. La carica è a titolo gratuito.
ORGANI DI CONTROLLO E REVISORI LEGALI
Art.26 – Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
L’Organo di Controllo esercita i compiti e le facoltà previste dall’art. 30 commi 6-7-8 del D.Lgs. 117/2017.
Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai ini dello svolgimento della loro funzione.
IL COMITATO SCIENTIFICO
Art.27 – Il Consiglio Direttivo si può avvalere di un Comitato Medico Scientifico cui affidare compiti specifici.
Il Comitato Medico Scientifico è composto da professionisti qualificati (farmacologi, logopedisti, medici specialisti, psicologi, terapisti della riabilitazione) consulenti dell’associazione in tema di ricerca, informazione scientifica, assistenza sanitaria e farmacologica.
I componenti sono scelti dal Consiglio Direttivo con un mandato annuale rinnovabile.
L’attività del Comitato Medico Scientifico verrà fissata da uno specifico regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.28 – L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
TITOLO VI – LIBRI SOCIALI
Art. 29 Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Art. 30 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto compatibili, le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia, in particolare quelle del D.Lgs. 117/2017.
Firmatari:
Filippo Pietrocola (Presidente)
Sostieni le attività dell’Associazione…
EFFETTUA UN BONIFICO TRAMITE
Puoi sostenere l’Associazione inviando un bonifico bancario attraverso le nostre coordinate bancarie
IBAN IT31P0538777691000002917615
DONA IL TUO 5 X 1000
È sufficiente apporre la tua firma nell’apposito riquadro della tua dichiarazione dei redditi indicando il nostro codice fiscale: 91062830681